Omessa segnalazione di condotte illecite di colleghi: consapevolezza non poggiabile sulla mera ricezione di e-mail

Dato di comune esperienza è la ricezione nell’ambito del contesto lavorativo di un numero assai elevato di e-mail

Omessa segnalazione di condotte illecite di colleghi: consapevolezza non poggiabile sulla mera ricezione di e-mail

Per porre sotto accusa il lavoratore, addebitandogli l’omessa segnalazione di condotte illecite di colleghi, è necessario che il datore di lavoro metta sul tavolo prove concrete che attestino la consapevolezza del lavoratore in merito alle magagne attribuibili ai colleghi. E in questa ottica non è sufficiente il generico riferimento alla mera ricezione, da parte del lavoratore, di messaggi di posta elettronica contenenti riferimenti ai comportamenti non consoni dei colleghi.
Questa la prospettiva adottata dai giudici (ordinanza numero 19057 dell’11 luglio 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla sanzione – ora cancellata – adottata nei confronti di un dipendente di ‘Poste Italiane s.p.a.’.
Decisivo, nella vicenda in esame, è il riferimento alla mancanza di prove in merito alla lettura delle e-mail ‘incriminate’ e alla loro comprensione da parte del lavoratore posto sotto accusa dall’azienda.
Nello specifico, la società ha in origine addebitato al lavoratore una responsabilità nella realizzazione di irregolarità in relazione ai prodotti di corrispondenza nazionale e internazionale, e ciò alla luce della consapevolezza, da parte sua, consapevolezza evincibile da alcune mail a lui indirizzate da colleghi, di un’articolata condotta posta in essere da altri dipendenti, addetti e responsabili di strutture territoriali dei servizi postali, condotta intesa ad eludere, mediante intercettazione delle cosiddette ‘lettere test’, la verifica della qualità del servizio recapito affidata da ‘Poste Italiane’ a società esterne.
Già per i giudici di merito, ferma la gravità dei fatti accertati dai servizi ispettivi di ‘Poste Italiane’, è erronea l’attribuzione di responsabilità disciplinare al lavoratore sanzionato, poiché poggiata solo su una condotta di semplice ricezione di comunicazione di posta elettronica, in difetto di attribuzione nei suoi confronti di una posizione di garanzia o di controllo, estranea ai compiti assegnati.
Peraltro, secondo i giudici di merito, è dato di comune esperienza la ricezione nell’ambito del contesto lavorativo di un numero assai elevato di e-mail e, anche ammesso che le e-mail in questione fossero state lette dal lavoratore, non è provato che fossero state lette attentamente non riguardando direttamente l’attività del lavoratore.
Illogico, quindi, secondo i giudici di merito, ancorare la responsabilità disciplinare del dipendente alla mera ricezione di e-mail.
Questa visione è condivisa dai magistrati di Cassazione. Anche perché non è provato, viene osservato, che le comunicazioni ‘incriminate’, rarefatte ed intervenute in un arco temporale molto esteso, fossero state lette attentamente dal lavoratore, non risultando che egli avesse dato conferma di lettura né che avesse risposto o provveduto ad inoltrane a terzi, né avesse tenuto i comportamenti richiesti in tali comunicazione.
Tali dettagli portano ad escludere, quindi, nel dipendente la consapevolezza della illecita attività posta in essere dai colleghi e, perciò, lo stesso presupposto a cui la datrice di lavoro ha mostrato di ancorare l’affermazione della responsabilità disciplinare del lavoratore.

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