Manutenzione di balconi e terrazzi di proprietà esclusiva: stop alla ripartizione delle spese tra tutti i condòmini
Decisiva l’osservazione che i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso
I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni indicate dal Codice Civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato né destinati all’uso o al servizio di esso, pertanto le spese relative alla loro manutenzione non possono essere addossate a tutti i condòmini senza una valutazione della scindibilità contabile dei costi.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 25192 del 15 settembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo in quel di Savona a seguito dell’approvazione di una delibera concernente, da un lato, l’esecuzione di lavori anche su immobili – balconi e terrazzi – di proprietà esclusiva di alcuni condòmini e, dall’altro, la ripartizione della spesa inerente lavori alle parti esclusive tra tutti i condòmini in base a millesimi di proprietà e non in base ai lavori privati richiesti ed effettivamente eseguiti in ciascuna singola unità immobiliare.
A contestare tale delibera è un condòmino, il quale ritiene non accettabile il pagamento così come impostogli a seguito di quanto deciso dall’assemblea e lamenta il fatto che siano stati considerati unitariamente i lavori di rifacimento dell’immobile, senza distinguere tra parti private e parti comuni.
Questa osservazione è legittima, secondo i giudici di Cassazione, con riferimento specifico a balconi e terrazzi, soprattutto alla luce del principio secondo cui i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, principio da cui derivano inevitabili conseguenze, precisano i giudici di Cassazione, in tema di riparto di spese, non potendosi addossare al condòmino le spese relative alla proprietà esclusiva di un altro condòmino.