Medico sotto i riflettori del Fisco: analisi della contabilità e riscontri incrociati danno solidità all’avviso di accertamento
In generale, con un accertamento fiscale basato su presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dall’analisi della contabilità del contribuente e da riscontri incrociati con enti terzi, l’amministrazione finanziaria assolve al proprio onere probatorio
Analisi della contabilità del contribuente e successive verifiche con riscontri incrociati presso terzi sono sufficienti a legittimare l’accertamento operato dal Fisco.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 27357 del 13 ottobre 2025 della Cassazione) in merito al contenzioso sorto a seguito del controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate su un medico.
In generale, con un accertamento fiscale basato su presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dall’analisi della contabilità del contribuente e da riscontri incrociati con enti terzi, l’amministrazione finanziaria assolve al proprio onere probatorio, e quindi spetta al contribuente fornire la prova contraria per confutare la maggiore pretesa tributaria.
Nella specifica vicenda, i riflettori del Fisco vengono puntati su un medico che ha un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con l’INPS ma svolge anche attività libero-professionale. Passo successivo è l’avviso di accertamento con cui viene ricostruito, a carico del medico, un maggior reddito non dichiarato pari a quasi 100mila euro – in luogo di quello dichiarato, pari ad appena 10mila euro – per attività di visite per ‘rinnovo patenti’, per l’anno d’imposta 2015, con conseguente rideterminazione di IRPEF e relative addizionali.
Per i giudici di Cassazione, contrariamente a quanto deciso in secondo grado, l’avviso di accertamento ha basi solide. Soprattutto perché il Fisco ha fornito prova della propria maggiore pretesa, sulla base della contabilità del contribuente e dei riscontri incrociati con la documentazione fornita dalla ‘Motorizzazione civile’, riscontri che hanno giustificato un giudizio di incompletezza e di inidoneità della contabilità fornita dallo stesso contribuente. Più in dettaglio, si è fatto riferimento al numero delle visite effettuate dal medico per procedere ai rinnovi della ‘patente auto’ e al compenso che il medico ha esposto (nella propria contabilità ) di avere percepito per ogni singola prestazione resa.
Per i giudici di Cassazione non ci sono dubbi: il Fisco ha correttamente determinato il maggior reddito del medico sulla base di presunzioni gravi, precise e concordati.