Dà del “cretino” ad uno studente: censura per il professore
L’episodio va punito alla luce di quanto previsto dal ‘Codice disciplinare’ in caso di violazione dei doveri inerenti alla funzione docente
Semplice censura per il docente che offende uno studente dandogli del “cretino”. Riconosciuta dai giudici la legittimità del provvedimento – non severissimo – adottato dal dirigente scolastico. Respinta la tesi difensiva, mirata a vedere sanzionato il prof con un semplice avvertimento scritto.
Questo il pronunciamento dei giudici (ordinanza numero 25064 del 25 giugno 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso che ha avuto origine a seguito di un episodio verificatosi in un istituto tecnico in Emilia-Romagna.
A finire sotto processo è un docente – con contratto a tempo determinato, peraltro –, messo nei guai da quanto raccontato da un suo studente: quest’ultimo racconta che il professore lo ha offeso chiamandolo “cretino”. A confermare il fatto, poi, è lo stesso docente.
Per la scuola è sufficiente, ovviamente, quanto dichiarato dall’allievo: consequenziale, quindi, la sanzione nei confronti del docente, sanzione consistente, comunque, in una semplice censura.
Sulla stessa linea della scuola sono i giudici di merito, i quali, in particolare in Appello, osservano che la censura è di solito correlata a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente e, ragionando sullo specifico caso, sanciscono la proporzionalità della censura rispetto all’infrazione compiuta dal docente.
Irrilevante, poi, secondo i giudici d’Appello l’avvenuta archiviazione della denuncia-querela in una diversa sede disciplinare.
Col ricorso in Cassazione, però, la difesa prova a ridimensionare la gravità dell’episodio addebitato al docente e punta a vedere ridotta la sanzione disciplinare, passando dalla censura al semplice avvertimento scritto.
Questa richiesta è però impossibile da accogliere, secondo i magistrati di terzo grado, a fronte dell’addebito mosso al docente, ossia l’espressione “cretino” adoperata all’indirizzo di un alunno, addebito certificato dalle dichiarazioni della parte offesa e del docente e sicuramente sanzionabile con la censura, come previsto dal ‘Codice disciplinare’ in caso di violazione dei doveri inerenti alla funzione docente.
Tirando le somme, per i giudici non ci sono dubbi: l’episodio va punito alla luce di quanto previsto dal ‘Codice disciplinare’ in caso di violazione dei doveri inerenti alla funzione docente.