Crisi di coppia addebitale al marito violento anche se è trascorso parecchio tempo tra chiusura della convivenza e domanda di separazione

La prova del nesso causale tra le condotte dell’uomo e la rottura della coppia deve essere riferita solo al periodo intercorrente tra le violazioni dei doveri matrimoniali e l’accertata insorgenza della crisi

Crisi di coppia addebitale al marito violento anche se è trascorso parecchio tempo tra chiusura della convivenza e domanda di separazione

Illogico negare l’addebito della separazione, a carico del marito violento, solo perché è trascorso parecchio tempo tra la cessazione della convivenza sotto lo stesso tetto e la proposizione, da parte dell’uomo, della domanda giudiziale per ufficializzare la crisi coniugale. Questa la secca posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 31765 del 10 dicembre 2024 della Cassazione), i quali hanno smentito le valutazioni compiute in Appello, valutazioni che avevano salvato l’uomo dall’addebito della separazione nonostante le condotte violente da lui tenute ai danni della moglie. Per i giudici vi è un principio fondamentale: in materia di separazione personale e a fronte di violenze (fisiche o psicologiche) di un coniuge ai danni dell’altro, l’eventuale inerzia del coniuge vittima nel far valere i propri diritti non può essere interpretata come acquiescenza, essendo i diritti e gli obblighi matrimoniali inderogabili, indisponibili e imprescrittibili. Nella delicata vicenda, presa in esame dai giudici, si sono appurate le gravi condotte tenute dall’uomo ai danni della donna, condotte consistite non solo in violenze fisiche e psicologiche ma anche nella violazione dei doveri familiari di fedeltà e di assistenza morale. Per i giudici d’Appello, però, non vi è la prova provata del nesso intercorrente tra la violazione degli obblighi matrimoniali, addebitabile all’uomo, e l’improseguibilità della convivenza coniugale sotto lo stesso tetto. Ciò a fronte del decorso di un ampio periodo di tempo (dieci anni) tra la cessazione della convivenza e la proposizione della domanda giudiziale da parte dell’uomo. Da questo dato è desumibile, secondo i giudici d’Appello, una condotta di decennale acquiescenza da parte della donna rispetto alla situazione di fatto vissuta. Quindi, mancano, sempre secondo i giudici d’Appello, i requisiti per ipotizzare l’addebito invocato dalla donna soltanto dopo il ricorso per separazione presentato dall’uomo, esseno decorsi ben dieci anni dalla fine incontestata della loro convivenza e del loro legame affettivo. Per i giudici d’Appello, quindi, assume valenza dirimente il pacifico comportamento della moglie di decennale acquiescenza ad una situazione che è stata compresa, giustificata e, nei fatti, condivisa: si è trattato di inerzia corrispondente ad una pari volontà dei coniugi di porre fine alla vita comune, seppure concretizzata dall’uomo, che ha lasciato la casa familiare. Per i magistrati di Cassazione, però, è evidente l’errore compiuto in Appello e che ha condotto alla revoca dell’addebito della separazione a carico dell’uomo. La prova del nesso causale tra le condotte dell’uomo e la rottura della coppia deve essere riferita, precisano i magistrati, al periodo intercorrente tra le violazioni dei doveri matrimoniali e l’accertata insorgenza della crisi, non anche al periodo di tempo trascorso tra la cessazione della convivenza e la proposizione della domanda giudiziale da parte dell’uomo. In sostanza, erroneamente i giudici d’Appello fanno discendere una conseguenza negativa non prevista dalla legge (il maturarsi di un’implicita acquiescenza, da parte della titolare del diritto, in merito ad una situazione di fatto contra legem, consistente nella sistematica violazione degli obblighi matrimoniali e, soprattutto, nella reiterazione delle condotte violente ai danni della donna), al mero decorso del tempo tra le violazioni e la proposizione della domanda giudiziale, ricollegando a quest’ultimo elemento fattuale un indebito effetto estintivo del diritto, nonché la perdita della relativa tutela. L’irrilevanza del tempo trascorso per far valere in giudizio un diritto, in relazione al quale la legge non prevede alcun effetto estintivo legato al decorso del tempo è sancita dal Codice Civile, che definisce i diritti e gli obblighi matrimoniali inderogabili dalle parti e, conseguentemente, indisponibili e irrinunciabili.

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