Retribuzione durante le ferie: esclusi i ‘buoni pasto’
Per i giudici, difatti, i ‘ticket’ sono qualificabili come una agevolazione di carattere assistenziale

Per il calcolo della retribuzione riconosciuta durante le ferie al dipendente non vanno conteggiati i ‘buoni pasto’. Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza del 3 marzo 2025 della Corte d’appello di Napoli), i quali precisano ulteriormente che i ‘buoni pasto’ sono qualificabili come una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e, come tali, vanno esclusi dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto. Punto di partenza è ovviamente il diritto del lavoratore a ferie retribuite. Detto ciò, il nodo da sciogliere è quello relativo all’eventuale computo dei ‘ticket mensa’ nella retribuzione feriale. Ragionando in questa ottica, bisogna tener presente, secondo i giudici, che i ‘buoni pasto’ sono definiti non come elemento della retribuzione normale, ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e quindi esclusi dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto. Difatti, i ‘ticket mensa’, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale, sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. Si tratta, in altri termini, di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla ‘indennità mensa’ in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa, osservano i giudici.