Rapporti sessuali tollerati prima e rifiutati poi dalla moglie: marito condannato
Legittimo, secondo i giudici, parlare di violenza sessuale ai danni della donna

Rapporti sessuali prima tollerati e poi rifiutati dalla donna: marito condannato per violenza sessuale. Nessun dubbio per i giudici (sentenza numero 42172 del 18 novembre 2024 della Cassazione) sulla responsabilità penale dell’uomo, ritenuto colpevole anche di maltrattamenti ai danni della consorte. A inchiodarlo sono le parole di un figlio e l’audio di una registrazione effettuata dalla donna. Nello specifico, le dichiarazioni rese dal figlio della coppia hanno confermato la descrizione degli eventi rappresentata dalla donna, e, in particolare, la circostanza per cui il padre, intenzionato a consumare un rapporto sessuale, a fronte della resistenza della donna, le aveva bloccato le mani e tirato uno schiaffo, rompendole gli occhiali da vista. Inoltre, il ragazzo ha spiegato di aver spesso sentito litigi tra i genitori durante la notte e di avere, in alcune occasioni, udito che la madre non voleva avere rapporti sessuali con il padre mentre quest’ultimo insisteva rivolgendole parole volgari, e ha anche riferito che il padre era solito alzare il tono della voce verso la madre, accusarla di avere una relazione extraconiugale, utilizzare espressioni volgari, dette con rabbia, verso di lei. Per i giudici, quindi, le dichiarazioni di uno dei figli della coppia costituiscono un evidente riscontro della credibilità estrinseca delle dichiarazioni della parte offesa, non solo in ordine a quanto avvenuto in un singolo episodio. Anche perché la donna ha riferito di essere stata costretta, negli ultimi due anni di matrimonio, a subire rapporti sessuali, dapprima controvoglia, per amore dei figli e per timore di perdere la fonte di sostentamento per far fronte alle normali esigenze di vita, che il marito le avrebbe negato in caso di rifiuto, e successivamente, quando manifestava in modo esplicito il dissenso, a subire coattivamente atti sessuali, in quanto costretta fisicamente, strattonata, trattenuta sul letto, bloccata. Attendibili, quindi, senza dubbio, le deposizioni della persona offesa, in quanto fornite di riscontri estrinseci, in ordine al contesto familiare caratterizzato da maltrattamenti e da alcuni episodi di violenza sessuale. E poi, secondo i giudici, dal mancato appagamento dell’intimità sessuale derivava il comportamento denigratorio e prevaricatorio che l’uomo era solito avere verso la moglie.