Per il profugo niente acquisto a prezzo scontato della casa popolare non inserita nel piano regionale di vendita
Respinta la richiesta avanzata da una persona avente lo status di profugo e mirata all’acquisto della casa popolare assegnatale
Respinta definitivamente l’istanza con cui un uomo ha agito in giudizio nei confronti di una compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo contrattuale di 100mila euro a causa del decesso di un familiare – decesso avvenuto a seguito della contrazione di infezione da Covid-19 –, in forza di una ‘polizza infortuni’ da quest’ultimo stipulata con la società
Fondamentale che il contratto contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – interesse diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente, a tal fine, la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato