Pensione di inabilità civile: come verificare il requisito reddituale
Debbono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l’esclusione prevista solo per l’assegno sociale
Ai fini della verifica del requisito reddituale per la pensione di inabilità civile, il limite va determinato, normativa alla mano, con riferimento al reddito agli effetti IRPEF. Pertanto, devono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l’esclusione prevista solo per l’assegno sociale.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 15466 del 20 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso tra una donna e l’INPS.
Confermata in terzo grado la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano respinto la domanda di pensione di inabilità, a fronte del difetto del requisito reddituale per le annualità 2016-2017.
In sostanza, si è accertato che, per entrambe le annualità, la donna aveva superato il limite reddituale fissato per la prestazione assistenziale richiesta, pari 16.532,10 euro, considerando il reddito maturato nell’anno solare precedente e tutte le entrate tassabili (tranne assegni familiari e reddito da casa di abitazione) ed escludendo il cosiddetto criterio di competenza per il ‘TFR’, in quanto retribuzione differita liquidata in un’unica soluzione. Con riferimento all’anno 2016, infatti, la donna aveva percepito nell’anno solare precedente (2015) un reddito pari a 6.507 euro, un reddito dal ‘Fondo Espero’, non dichiarato all’INPS e soggetto a tassazione separata, pari a 9.287,40 euro, nonché un reddito da pensione pari a 10.198 euro, per un totale di 25.992,47 euro. Con riferimento all’anno 2017, invece, aveva percepito oltre ad un reddito da pensione di 11.900 euro, il ‘TFR’ di 22.144,80 euro.
Tema decisivo è, ovviamente, l’individuazione del reddito cui occorre fare riferimento per la pensione di inabilità. In questa ottica, è necessario chiarire, in particolare, se in esso debbano essere considerati anche i redditi a tassazione separata come il ‘TFR’ e il reddito percepito dal ‘Fondo Espero’ da parte della donna.
In generale, salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dalla Costituzione, e la sua capacità contributiva, valevole in generale, con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto ‘criterio di cassa’.
Conseguentemente, nel caso di assegno sociale – che ha sostituito la pensione sociale – non rilevano gli arretrati, atteso che la legge esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Tuttavia, non è questo il caso che ricorre nella vicenda in esame, perché, in primo luogo, si è affermato il principio con riguardo agli arretrati di una prestazione previdenziale, che si erano formati in conseguenza del ritardo dell’ente erogatore, mentre qui vengono in considerazione importi di ‘TFR’, il cui computo nell’ annualità di riferimento ha fatto superare i limiti reddituali richiesti per la percezione della pensione di inabilità.
L’importo di ‘TFR’ erogato non consiste in somma concernente prestazioni periodiche pagate in unica soluzione, ma di una prestazione unica e infrazionabile spettante solo in un momento di fine del rapporto di lavoro.
Inoltre, se è vero che la legge dispone che il ‘TFR’ non sia computabile ai fini dei limiti di reddito, tale esclusione vale solo ai fini dell’assegno sociale erogato dall’INPS agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi o titolari di redditi inferiori alla soglia, mentre analoga esclusione non viene prevista per le prestazioni assistenziali (pensione e assegno di invalidità civile) per i quali i limiti di reddito sono rimasti immutati. Il ‘TFR’, quale reddito soggetto a tassazione, sia pure separata, va computato nel reddito imponibile anche se tassato separatamente.