Niente ‘caffè letterario’ nell’immobile presente nel palazzo
Legittimo lo stop imposto dall’amministratore, a fronte di un possibile afflusso intenso e prolungato di avventori

Stop al ‘caffè letterario’ in condominio. Per i giudici (sentenza del 7 marzo 2025 del Tribunale di Milano) è legittimo lo stop imposto dall’amministratore alla luce del regolamento, poiché anche la ‘caffetteria letteraria’ è idonea a determinare un afflusso più intenso e lo stazionamento prolungato di avventori, rispetto a quelli che normalmente si hanno in una libreria, e, quindi, potenzialmente in grado di turbare la tranquillità della comunità condominiale. Scenario della vicenda è un palazzo in quel di Milano. Ad essere contestata è la decisione di una condòmina di aprire un ‘caffè letterario’ all’interno dello stabile. Secca l’opposizione del condominio, alla luce del regolamento di gestione del caseggiato, regolamento secondo cui gli appartamenti possono essere adibiti solamente ad abitazione, ad eccezione di quelli posti al piano interrato, terreno, primo e secondo, che possono essere adibiti ad uso ufficio, ad usi commerciali o professionali, compresi studi medici o dentistici, con divieto però di destinazione ad ambulatori mutualistici o di pronto soccorso, case di cura e studi medici per malattie veneree, polmonari ed infettive. Inoltre, sempre regolamento alla mano, è tassativamente vietato destinare i locali facenti parte del condominio a laboratori, uffici di imprese di pompe funebri, scuole di canto, di musica, di ballo, di ginnastica e di attività sportive in genere, asili di ricovero e d’infanzia, pensioni, alberghi, sedi di partiti politici, sedi sindacali, sedi di circoli, sale da gioco, agenzie di collocamento. E, secondo il condominio, tutte le specificazioni indicate nel regolamento valgono anche nei casi simili o analoghi. In generale, poi, gli appartamenti ed i locali dello stabile non potranno avere uso contrario alla tranquillità, all’igiene, alla morale, al buoncostume nonché alla decenza e al decoro dell’ambiente e non potranno avere destinazioni da cui derivino esalazioni sgradevoli o nocive o rumori molesti, aggiunge il condominio. Per i giudici sono legittime le obiezioni sollevate dal condominio a fronte del ‘caffè letterario’ aperto dalla condòmina. Ciò perché, anche in mancanza di un esplicito divieto di destinare le singole unità immobiliari a bar, lo scopo comune dei limiti di destinazione sanciti nel regolamento condominiale è quello di evitare l’afflusso e lo stazionamento di persone, che potrebbero pregiudicare la comunità condominiale. E, ragionando in questa ottica, il divieto stabilito col regolamento condominiale riguarda anche la destinazione a bar, poiché, osservano i giudici, questo tipo di attività può determinare un afflusso più intenso e uno stazionamento prolungato di avventori, simili a quelli che si hanno nelle sedi di circoli. Anche per i giudici, quindi, la condòmina non può destinare parte della sua unità immobiliare ad attività di bar o ad attività similare.