Niente accesso al concordato minore per l’imprenditore cancellato dal ‘Registro delle imprese
Istanza inammissibile anche quando, precisano i giudici, si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio
Non discutibile l’inammissibilità generale della domanda di accesso al concordato minore formulata dall’imprenditore cancellato, senza alcuna distinzione a seconda che si tratti di imprenditore individuale o collettivo, né di concordato in continuità o liquidatorio. Consequenziale il principio secondo cui la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal ‘Registro delle imprese’ è in ogni caso inammissibile, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 20141 del 16 giugno 2026 della Cassazione) alla luce delle obiezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla possibile omologa di proposta di concordato minore liquidatorio per il titolare di una impresa individuale cessata e cancellata dal registro delle imprese, proposta poggiata sulla soddisfazione di crediti limitatamente ad una somma pari a 40mila euro – su un’esposizione debitoria complessiva di quasi 240mila euro e per lo più riconducibile alla pregressa attività imprenditoriale – e grazie, peraltro, all’apporto di finanza esterna per una cifra pari a 20mila euro.
Per i magistrati di terzo grado non ci sono dubbi: alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, si deve escludere categoricamente l’ipotesi che l’inammissibilità della domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese si riferisca solo a imprese collettive, e non anche alle imprese individuali, ovvero solo al concordato minore in continuità, e non anche a quello liquidatorio.
Tornando alla vicenda in esame, legittimo il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente revoca della omologazione del concordato minore, soprattutto tenendo conto di quanto previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa’, e cioè che la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal ‘Registro delle imprese’ è inammissibile.
Da ciò deve desumersi che all’imprenditore minore cessato e cancellato dal ‘Registro delle imprese’ resti esclusivamente la possibilità di depositare, sine die, domanda di accesso alla liquidazione controllata (ove persona fisica), oltre che di opporsi, anche in sede di reclamo, all’eventuale domanda di liquidazione controllata proposta dai suoi creditori (o dal pubblico ministero, in caso di revoca dell’omologazione del concordato minore per inadempimento o atti di frode).
L’opzione concordataria risulta, in sostanza, logicamente incompatibile con la scelta dell’imprenditore che non si limiti a cessare l’attività, ma proceda anche a cancellarsi dal ‘Registro delle imprese’, nonostante l’esistenza di una apprezzabile entità debitoria non soddisfatta. In questo caso, venuta meno l’impresa, non può esserci altro spazio se non una soluzione concorsuale giudiziale radicalmente (e ordinariamente) liquidatoria, informata al regime comune della responsabilità patrimoniale. Difatti, l’apertura della liquidazione controllata consente anche di esperire le azioni recuperatorie, risarcitorie e di inefficacia, il cui promuovimento va garantito nel segno della persistente responsabilità dell’imprenditore verso il ceto creditorio, specie quando questi abbia (inopinatamente) deciso di cancellarsi dal ‘Registro delle imprese’, facendo così iniziare a decorrere il termine annuale oltre il quale i creditori non potranno più instare per l’apertura della procedura liquidatoria.
E non è affatto detto che sia necessario assicurare all’imprenditore minore individuale un ulteriore strumento a contenuto liquidatorio, ma di carattere negoziale (come il concordato minore), in aggiunta alla indiscriminata facoltà di accedere alla liquidazione controllata, che, anzi, una simile facoltà potrebbe porre una questione di irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri imprenditori, come l’imprenditore individuale non minore – che sicuramente, una volta cancellato dal ‘Registro delle imprese, non può proporre domanda di concordato preventivo – nonostante il comune statuto di imprenditorialità, al netto di differenze di tipo quantitativo (in ambito sostanziale) o semplificatorio (in ambito procedurale).