Dipendente affetto da patologia oncologica: ha diritto allo âsmartworkingâ
Condannata unâazienda. Ha obbligato il dipendente a ricorrere alle ferie, non essendo stato ammesso al cosiddetto âlavoro agileâ, nonostante la documentazione medica inviata
Sanzione per lâazienda che non concede lo âsmartworkingâ al dipendente che sta combattendo contro un tumore.
Questa la decisione dei giudici (sentenza del 7 gennaio 2026 del Tribunale di Busto Arsizio), i quali, analizzando una delicata vicenda, catalogano come discriminatoria la condotta tenuta da una società , poichÊ è catalogabile come fragile quel lavoratore che, a causa del proprio precario stato di salute, corre un rischio maggiore di accumulare giorni di assenza per malattia, in quanto esposto, inevitabilmente, al concreto rischio di una ulteriore patologia collegata alla sua debilitata condizione fisica.
A fronte dellâaccertata precaria salute del lavoratore, è da valutare come legittima la sua richiesta di ottenere dallâazienda la possibilitĂ di lavorare da remoto, ed è da catalogare come un clamoroso abuso la decisione dellâazienda di negare al dipendente lo âsmartworkingâ. Inevitabile, perciò, il riconoscimento di un risarcimento â quantificato in 20mila euro, nella vicenda in esame â in favore del lavoratore.
Ad inchiodare lâazienda è un dettaglio: essa era a conoscenza dello stato di fragilitĂ e della malattia oncologica del dipendente. Quindi, avrebbe dovuto immediatamente adibirlo a svolgere lavoro da remoto e non indurlo a chiedere le ferie.
Ampliando lâorizzonte, i giudici ricordano che il lavoratore fragile è colui che si trova a rischio di maggiore vulnerabilitĂ (immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita, grave disabilitĂ , ecc.) e va tutelato principalmente attraverso lo âsmart workingâ (lavoro agile), anche se il regime emergenziale è terminato.
Nel caso specifico, lâazienda avrebbe dovuto adibire il dipendente al lavoro agile da subito, una volta acquisita la documentazione medica da lui fornita. Per questo, va dichiarata lâillegittimitĂ della condotta della societĂ , in quanto discriminatoria, per non aver posto da quel momento â ma solo, dopo due visite mediche di idoneitĂ , temporaneamente e poi con accordo individuale â il dipendente in lavoro agile, considerata la certificazione medica. Invece, il dipendente è stato obbligato a richiedere le ferie, non essendo stato ammesso al lavoro agile a seguito della documentazione medica inviata allâazienda, avendo ricevuto comunicazione del superamento del periodo di comporto.