Alunno plusdotato: bocciatura in dubbio se non è stato approntato un piano personalizzato per lui
Accolte le obiezioni sollevate da una mamma e un papà a fronte della mancata ammissione del loro figliolo, un minore con bisogni educativi speciali, alla classe terza della scuola media

Stop alla bocciatura dell’alunno plusdotato rispetto alla media se, pur a fronte di un palese deficit di apprendimento, se la scuola non ha approntato per lui un piano personalizzato, così da consentirgli di provare almeno a colmare le lacune accumulate. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza numero 219 del 13 febbraio 2025 del Tar Veneto), i quali hanno accolto le obiezioni sollevate da una mamma e un papà a fronte della mancata ammissione del loro figliolo, un minore con bisogni educativi speciali, alla classe terza della scuola media. In sostanza, al giovanissimo studente è stato riscontrato un quadro di plusdotazione cognitiva, con elementi di ansia da prestazione e tendenza al perfezionismo, oltre ad una bassa autostima in ambito scolastico, elementi che, all’esito di un’analisi psicologica, lo hanno fatto inquadrare nel profilo di “neurodiversità della plusdotazione cognitiva” con bisogni educativi speciali, ma, obiettano i genitori, la scuola non ha attribuito la giusta considerazione a quei bisogni, e sotto quest’aspetto la motivazione del giudizio di non ammissione non è adeguata, a loro avviso, poiché è stata genericamente esclusa la recuperabilità dei debiti formativi dell’alunno, però, al contempo, inserendolo tra quelli per i quali apprestare delle strategie di recupero durante l’estate e l’anno successivo. Chiara l’accusa mossa dai due genitori: nel corso dell’anno scolastico la scuola non ha apprestato in favore del minore un percorso personalizzato o comunque specifiche strategie inclusive, anche mediante l’adozione di un piano didattico personalizzato, con un effetto disparitario nei confronti degli altri alunni. Ebbene, per i magistrati amministrativi va censurata la condotta tenuta dall’istituto scolastico, che ha disposto la non ammissione dello studente alla classe successiva in ragione del solo mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in alcune discipline. Nello specifico, al termine della seconda media l’allievo aveva riportato delle insufficienze e l’organo scolastico ha pertanto espresso un giudizio di: “poco adeguato”, nel rispetto delle regole e nell’impegno e organizzazione; “non sempre adeguata”, la partecipazione; “non sempre rispettose”, le relazioni interpersonali. E quanto al profitto e ai progressi, la scuola ha infine riscontrato che l’alunno ha raggiunto gli obiettivi prefissati solo in alcune materie e, nel corso dell’anno scolastico, non ha conseguito progressi. Queste giustificazioni, però, non sono adeguate, secondo i giudici, a motivare la mancata ammissione dell’alunno alla classe successiva. Anche perché dal documento di valutazione del giovane emerge che questi: ha migliorato i livelli di apprendimento raggiungendo un giudizio di sufficienza nella prima lingua straniera, in matematica, tecnologia e in educazione civica, nonché un giudizio molto buono in educazione fisica; non è riuscito a recuperare le insufficienze non gravi e ha dimostrato un calo del rendimento passando dalla sufficienza all’insufficienza non grave in scienze e dall’insufficienza non grave all’insufficienza grave in geografia. A fronte di un parziale raggiungimento degli obiettivi formativi, comportamentali e relazionali, e di un calo del rendimento nel corso del secondo quadrimestre, il consiglio di classe ha però omesso, annotano i giudici, di valutare la effettiva capacità di recupero dell’alunno nel corso dell’anno scolastico successivo, anche in relazione alla sua particolare condizione di studente plusdotato, ritenendo, invece, che proprio il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati in alcune discipline del secondo anno della scuola secondaria di primo grado precludesse all’alunno l’ammissione all’anno successivo. E riguardo alla specifica posizione di studente plusdotato l’istituzione scolastica avrebbe dovuto, secondo i giudici, effettuare una prognosi circa il possibile recupero da parte dello studente adottando le più opportune strategie. In particolare, la scuola, nel constatare il deficit di apprendimento dell’alunno, deficit accompagnato dalla presenza di molte criticità, rese evidenti dallo stesso calo di rendimento registrato nel secondo quadrimestre, avrebbe dovuto chiarire se, con l’impiego di un percorso personalizzato e delle più adeguate strategie, l’alunno dotato di elevate capacità cognitive sarebbe stato in grado di superare le sue difficoltà e di colmare le lacune nel corso dell’anno scolastico successivo. Invece, tale esito o la prospettiva del suo insuccesso non è stata preconizzata con specifico riferimento alla peculiare posizione del giovane, né tantomeno rapportando tali scenari alla circostanza che (in ipotesi) le misure eventualmente apprestate per venire incontro ai suoi bisogni specifici non avessero sortito l’effetto auspicato.